Art. 58.
(Accordi di convivenza).

      1. Dopo l'articolo 2059-ter del codice civile, introdotto dall'articolo 57 della presente legge, è inserito il seguente:

      «Art. 2059-quater. - (Accordi di convivenza). - Con accordo stipulato ai sensi delle disposizioni del presente codice e delle leggi speciali in materia di contratti, i conviventi possono disciplinare gli aspetti patrimoniali del rapporto di convivenza, l'entità, i tempi e i modi della contribuzione alla vita comune, nonché le conseguenze patrimoniali in seguito alla cessazione della convivenza di fatto di cui all'articolo 2059-bis».